I più letti del mese
I PIÙ LETTI DEL MESE

SCEGLI UN ARGOMENTO

« Torna alla edizione


RICORDATE LA VITTORIA DEL 2005 NEL REFERENDUM SULLA FECONDAZIONE ARTIFICIALE? DOPO CINQUE ANNI POSSIAMO DIRLO: E' STATA UNA VITTORIA INUTILE, PERCHE' ABBIAMO DIFESO UNA PESSIMA LEGGE...
da Corrispondenza Romana

Il 13 gennaio scorso il giudice Antonio Scarpa del tribunale di Salerno ha autorizzato una coppia non sterile ad accedere a tecniche di selezione embrionale al fine di evitare la trasmissione all’embrione di una grave patologia, l’Atrofia Muscolare Spinale di tipo 1, di cui uno dei genitori è portatore.
La sentenza ha scatenato grandi polemiche tra chi ne sostiene la legittimità e chi denuncia la deriva eugenetica della decisione e l’aggiramento da parte del giudice della legge 40 del 2004. Secondo Carlo Casini, presidente del Movimento per la Vita, «si tratta di una decisione che ancora una volta fa carta straccia del principio di uguale dignità di ogni essere umano […] La legge 40 afferma fin dal suo primo articolo che anche il figlio è soggetto titolare dei diritti fin dalla fecondazione».
In realtà, la contrapposizione tra chi difende la vita e chi invece la libertà di scelta ed il diritto a procreare un figlio sano è solo apparente.
La legge 40 infatti pur prevedendo dei limiti consente la fecondazione in vitro, dunque la soppressione degli embrioni prodotti in eccedenza, dunque l’eliminazione di esseri umani innocenti. Occorre anche considerare che i bambini nati da fecondazione in vitro hanno un rischio di contrarre diverse e gravi patologie in misura significativamente maggiore rispetto ai bambini nati in modo naturale, come evidenziato da numerose ricerche scientifiche.
La legge 40 non è stata pensata per sancire l’inviolabilità della vita umana innocente fin dal concepimento, ma per giungere ad un compromesso tra le esigenze e le rivendicazioni del mondo laico e le istanze dei cattolici o sedicenti tali.
D’altra parte, la sentenza di Salerno si pone solo in apparente contrasto con i dettami della legge 40 ed in particolare con l’articolo 4 che limita il ricorso alla procreazione assistita nel caso in cui una coppia sia sterile o non in grado di procreare.
La legge infatti non prevede alcuna sanzione per il medico che disattenda alla norma ed affida agli stessi medici dei centri la certificazione dell’infertilità. Non c’è dunque da meravigliarsi che il giudice non ritenga particolarmente importante il requisito dell’infertilità della coppia. La scarsa consistenza dei “paletti” previsti dalla legge 40 è riscontrabile anche in altri punti: la legge ad esempio vieta la fecondazione alle donne singole ma prevede l’accesso alle tecniche alle coppie conviventi non sposate che autocertifichino la loro convivenza.
Si assiste a ciò che è già avvenuto in altre circostanze: i principi costituzionali e le leggi dello Stato, così come la volontà espressa dal popolo attraverso il responso delle urne, si rispettano fintantoché coincidono con la ideologia delle lobby intellettuali imperanti, altrimenti possono essere scardinate a colpi di sentenze.
All’origine della legge 194 sull’aborto c’è la sentenza della Cassazione n. 27 del 1975, all’origine della probabile prossima approvazione della legge sul testamento biologico c’è la ben nota sentenza che ha autorizzato il signor Englaro a sospendere l’idratazione e l’alimentazione alla figlia Eluana. Vi è tuttavia il fondato sospetto che un significativo aiuto alla cultura di morte dominante provenga dallo stesso mondo cattolico e pro life.

 
Fonte: Corrispondenza Romana, 30/1/2010