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Il parroco di Aosta che, in un primo tempo, sembrava aver rifiutato le esequie cristiane (di fatto poi celebrate) ad una persona in quanto questa aveva disposto che le proprie ceneri fossero disperse sui monti, ha riportato alla ribalta della cronaca alcune problematiche riguardanti la cremazione con le solite inesattezze alle quali i mezzi di comunicazione di massa ci hanno purtroppo abituati (cf La Stampa del 6/1/2007 p. 18). È pertanto opportuno riprendere sinteticamente l’argomento per precisarne la normativa a scanso di equivoci e di interpretazioni oltremodo severe.
La cremazione o incinerazione dei cadaveri è una prassi antichissima che, con la diffusione del cristianesimo, decadde in favore dell’inumazione ad imitazione della sepoltura di Cristo. La cremazione fu reintrodotta in Italia in epoca napoleonica per ragioni igieniche e, purtroppo, assunta dall’anticlericalismo allora imperante come segno di avversione nei confronti della Chiesa e della sua dottrina. Atteggiamento che costrinse la Chiesa a negare le esequie cristiane a quanti avessero scelto la cremazione (cf Cic del 1917, can. 1240, 5).
Prendendo atto delle mutate circostanze fin dal 1963 l’allora Sant’Uffizio concede il funerale cristiano anche a chi sceglie di far cremare il proprio cadavere purché sia chiaro che tale scelta non sia fatta contro la fede cristiana. Questa prassi è accolta dal Rito delle Esequie (1969; trad. it. 1974) pur ribadendo “la preferenza della Chiesa per la sepoltura dei corpi, come il Signore stesso volle essere sepolto” (n. 15). Nel 2001 il Parlamento italiano ha promulgato la legge 130 con la quale permette ai familiari di custodire in casa le ceneri dei loro congiunti defunti e ne autorizza anche l’eventuale dispersione negli spazi cimiteriali come in altri spazi legalmente stabiliti.
Il sussidio pastorale pubblicato dalla Commissione episcopale per la liturgia nello scorso novembre, per accompagnare il Rito delle Esequie, tra le altre proposte di preghiera subito dopo la morte, per la veglia, per la chiusura della bara e per il momento della sepoltura al cimitero, offre anche orientamenti pastorali e testi di preghiera adatti per i funerali in caso di cremazione (cf Proclamiamo la tua risurrezione, pp. 113-148). Orientamenti e testi di cui si sentiva il bisogno poiché non sono previsti dal rituale attuale. Fra le novità emerge la possibilità di celebrare le esequie anche in presenza dell’urna cineraria: ciò avviene eccezionalmente quando per ragioni pratiche i riti esequiali non possono aver luogo prima della cremazione.
Il gruppo di lavoro incaricato di redigere il sussidio sotto la guida della Celsi è trovato di fronte alla diffusione di una prassi del tutto conforme alla legge civile ma che va oltre la semplice cremazione: la dispersione delle ceneri. Una scelta che potrebbe “sottintendere motivazioni o mentalità panteistiche o naturalistiche”, ma che soprattutto sembra essere l’ultimo atto di quella diffusa tendenza ad occultare la morte fino ad abolirne anche la memoria. “Il cristiano, per il quale deve essere familiare e sereno il pensiero della morte, non deve aderire interiormente al fenomeno dell’intolleranza verso i morti” ( Direttorio su pietà popolare e liturgia 259).
È soprattutto la preoccupazione di perdere il luogo comune della memoria che sta all’origine dell’orientamento espresso dal sussidio: “Avvalersi della facoltà di spargere le ceneri, di conservare l’urna cineraria in un luogo diverso dal cimitero o prassi simili, è comunemente considerato segno di una scelta compiuta per ragioni contrarie alla fede cristiana e pertanto comporta la privazione delle esequie ecclesiastiche ( can. 1184, § 1, 2)” (p. 117). Poiché questo testo è contenuto in un semplice sussidio non costituisce una “norma” nel senso pieno di questo termine. Si tratta piuttosto di un orientamento pedagogico che cerca di dissuadere da certe scelte. Scelte che, se “comunemente”, cioè in generale, possono far supporre ragioni contrarie alla fede cristiana, nei singoli casi ciò deve essere verificato per non arrivare ad assumere posizioni che vanno ben oltre la norma e le intenzioni della persona defunta.
Opportuno e chiarificatore è il comunicato della Curia vescovile di Aosta che, dopo aver precisato che il funerale è stato comunque celebrato per il defunto che ha disposto la dispersione delle sue ceneri, aggiunge che, a norma del diritto canonico, “le esequie ecclesiastiche vengono celebrate per tutti i fedeli, anche coloro che hanno scelto la dispersione delle proprie ceneri, a meno che tale scelta sia stata fatta per ragioni contrarie alla fede cristiana”.
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