SCOMUNICA AI VESCOVI LEFEBVRIANI, PER GLI ALTRI C'E' MA NON SI VEDE
Al posto del mandato pontificio è stata letta una (pseudo) giustificazione dell'atto scismatico, ma i sacramenti dei lefebvriani sono illeciti ed è proibito accostarvisi
di Luisella Scrosati
Dopo la tempesta meteorologica che ha travolto i fedeli durante le consacrazioni del 1° luglio, un'altra ben più grave perturbazione si abbatte su Ecône. Il Dicastero per la Dottrina della Fede ha emesso, nella giornata di ieri, 2 luglio, l'atteso Decreto con cui si notificano le scomuniche latæ sententiæ, in cui sono incorsi i due vescovi consacranti e i quattro nuovi vescovi della Fraternità Sacerdotale San Pio X. Doppio è il delitto canonico dichiarato: quello per aver consacrato dei vescovi senza mandato e contro la volontà del papa (can. 1387) e quello di scisma (can. 1364 § 1). Si tratta di due delitti distinti, ognuno dei quali prevede la scomunica latæ sententiæ.
Curiosamente, per mons. Bernard Fellay, conconsacrante, viene dichiarata la sola scomunica per scisma, come già avvenne nel 1988 con mons. De Castro Mayer, che assisteva mons. Lefebvre nella consacrazione illegittima dei vescovi. Il Dicastero ammonisce inoltre «i chierici e i fedeli laici a non aderire allo scisma della Fraternità Sacerdotale San Pio X, perché incorrerebbero ipso facto» nella stessa scomunica.
Nella Nota esplicativa che accompagna il Decreto vengono fatte ulteriori precisazioni, che spiegano come la scomunica latæ sententiæ per adesione allo scisma - dunque, non evidentemente quella per consacrazione senza mandato -, si estenda ai «ministri sacri appartenenti alla Fraternità Sacerdotale San Pio X» e a quei fedeli laici «che aderiscono formalmente alla Fraternità Sacerdotale San Pio X alle condizioni stabilite nella Nota esplicativa dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi del 1996 (cfr. ibidem, 7), ancora vigente, che questo Dicastero fa propria».
Il cardinale Julián Herranz, prefetto del suddetto Pontificio Consiglio, spiegava che «nel caso dei diaconi e dei sacerdoti lefebvriani sembra indubbio che la loro attività ministeriale nell'ambito del movimento scismatico è un segno più che evidente del fatto che [...] vi è una adesione formale» (§ 6) allo scisma, in quanto espressione sia di una condivisione delle posizioni scismatiche della Fraternità sacerdotale San Pio X che delle azioni conseguenti a tale convinzione, come quella della «partecipazione esclusiva agli atti "ecclesiali" lefebvriani, senza prendere parte agli atti della Chiesa Cattolica» (§ 6).
SACRAMENTI ILLECITI
Quanto ai fedeli, già allora si indicava che è l'«adesione formale», ossia il fare proprio «l'atteggiamento di disunione dottrinale e disciplinare di tale movimento» (§ 7), a manifestare l'adesione allo scisma (con conseguente scomunica) e non la semplice frequentazione occasionale agli atti liturgici o altre iniziative della Fraternità sacerdotale San Pio X.
La Nota di ieri indica ulteriormente «che i ministri sacri della Fraternità Sacerdotale San Pio X amministrano illecitamente i sacramenti e che il sacramento della penitenza da loro amministrato e il matrimonio da loro assistito sono invalidi». A quanto pare, il Dicastero ritiene conseguenza della pena della scomunica non solo la proibizione di celebrare, ricevere ed amministrare i sacramenti, ma anche la revoca delle facoltà (che ricordiamo essere necessarie per amministrare non solo lecitamente ma anche validamente i sacramenti della penitenza e del matrimonio).
Ora, qui sembra sussistere un problema quanto alla revoca delle facoltà per la confessione. Infatti, fu una Lettera Apostolica di papa Francesco, Misericordia et misera (n. 12), a concedere ai sacerdoti della Fraternità sacerdotale San Pio X le facoltà di assolvere validamente. Un Dicastero, in un documento che non ha ricevuto (almeno per ora) l'approvazione specifica del papa, può revocare l'atto di un pontefice? La mancata approvazione in forma specifica del papa lascia dunque aperto un dubbio su una questione di estrema importanza. Per i matrimoni il problema sembra diverso, perché si trattò di una lettera dell'Ecclesia Dei che incoraggiava gli Ordinari a concedere le facoltà per assistere canonicamente ai matrimoni.
Resta però chiaro che tutti i sacramenti amministrati dai sacerdoti della Fraternità sacerdotale San Pio X e la celebrazione della Messa permangono illeciti, ed è pertanto ordinariamente proibito al fedele di accostarvisi.
IL VALORE GIURIDICO DELLA NOTA ESPLICATIVA
Un problema ulteriore sembra sorgere sul senso di questa Nota esplicativa: qual è il suo valore giuridico? È assimilabile a quello del decreto? Perché le sanzioni esposte nella Nota non sono state riportate direttamente nel Decreto? In effetti, una Nota esplicativa non rientra tra gli atti dotati di efficacia penale. Questo non significa evidentemente che la scomunica latæ sententiæ per scisma (e lo scisma c'è) non riguardi chi vi aderisce, perché questo è già previsto dal diritto canonico. Ma, riguardo alle censure, un conto è la scomunica non dichiarata, che ha conseguenze comunque assai serie in foro interno sulla persona, e un conto quella dichiarata, da cui conseguono le corrispondenti censure giuridiche.
Restando dunque il dubbio sul valore giuridico del documento accompagnatorio, le uniche censure effettivamente dichiarate sembrano essere quelle dei vescovi; per i sacerdoti e i fedeli "assidui", esiste un'effettiva adesione allo scisma, e la conseguente scomunica, ma non dichiarata.
Appare dunque esserci più di un problema nei documenti emessi dal Dicastero, con conseguente confusione per tutta la Chiesa (come di consueto, da un po' di tempo a questa parte).
Tra questi, la curiosa indicazione «Prot. n. 99/2009», malgrado il documento sia correttamente datato 2 luglio 2026: quale documento è stato riesumato e modificato? Domanda non irrilevante, dal momento che il valore giuridico si esprime anche nella forma.
Il Dicastero ha altresì reso noto un documento relativo alla prassi da adottare per la riconciliazione di laici e fedeli proveniente dalla Fraternità sacerdotale San Pio X. In sostanza, il cardinale Fernández respinge al mittente la proposta che il cardinale Müller ha lanciato in Concistoro (e ribadita ieri nell'intervista alla Bussola) di creare una sorta di Ecclesia Dei 2.0 per agevolare il rientro di chi ha deciso di non seguire lo scisma. Secondo il Dicastero, ogni sacerdote dovrà sostanzialmente cercarsi un vescovo che lo accolga ad experimentum, per poi eventualmente procedere all'incardinazione. Il sacerdote dovrà prima chiedere al papa la remissione delle censure, firmare la Professio fidei e la Forma adhæsionis, ove si promette fedeltà al papa, si accetta la dottrina presente in Lumen gentium 25, si riconosce la validità della Messa e dei sacramenti frutto della riforma liturgica e si riconosce la disciplina della Chiesa, presente in particolare nel Codice di Diritto Canonico. [...]
Nota di BastaBugie: l'autrice del precedente articolo, Luisella Scrosati, nell'articolo seguente dal titolo "Vescovi consacrati a Écône, uno strappo contro la Tradizione" parla dei quattro candidati della Fraternità San Pio X che hanno ricevuto la consacrazione episcopale senza mandato pontificio, al posto del quale è stata letta una giustificazione dell'atto scismatico. Ma è lo stesso rito celebrato ieri a mostrare le falle teologiche di un episcopato che pretende di riconoscere il primato petrino solo a parole. Pretesa bocciata già dal beato Pio IX.
Ecco l'articolo completo pubblicato su La Nuova Bussola Quotidiana il 2 luglio 2026:
L'atto scismatico è compiuto. Ad Ecône, i quattro candidati, Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry, Marc Hanappier, sono stati consacrati vescovi, contro l'espresso divieto di papa Leone XIV, incorrendo pertanto, insieme al vescovo consacrante, mons. Alfonso de Galarreta, e al co-consacrante, mons. Bernard Fellay, nella scomunica latæ sententiæ.
Occorrerà attendere una dichiarazione della Santa Sede per comprendere meglio tutte le conseguenze di questo gesto, che già nel 1988 venne chiaramente definito una «disobbedienza che porta con sé un rifiuto pratico del Primato romano» e che pertanto «costituisce un atto scismatico» (Ecclesia Dei, § 3). Rispetto alle consacrazioni illecite del 30 giugno 1988, si registra una "novità"; alla domanda che introduce il rito «Habetis mandatum apostolicum?» (Avete il mandato apostolico?), questa volta è mancata la risposta «Habemus», che nel 1988 venne data, con la giustificazione che la Santa Sede, nel percorso per trovare un accordo con mons. Lefebvre, aveva promesso la consacrazione di un vescovo della Fraternità sacerdotale San Pio X. In sostituzione è stata letta una sorta di giustificazione dell'atto scismatico, facendo riferimento alle «circostanze eccezionali» che autorizzerebbero delle consacrazioni episcopali contro la volontà del papa, come mezzo proporzionato alla crisi presente; «dal Concilio Vaticano II fino ad oggi, le autorità della Chiesa manifestano un atteggiamento contrario alla fede e agiscono contro la sacra Tradizione». Nello stesso testo, si trova anche l'affermazione che «le eventuali pene e censure» che verranno comunicate dalla Santa Sede «non hanno nessun valore».
L'omelia del Superiore generale, don Davide Pagliarani, non poteva illustrare meglio quell'errore fondamentale che ha purtroppo guidato le decisioni di mons. Lefebvre e della Fraternità sacerdotale San Pio X. Di fronte al dilemma di scegliere tra la fede e la Chiesa, che correttamente don Pagliarani definisce «falso», egli replica che «si appartiene alla Chiesa innanzitutto per la professione integrale della fede. Si appartiene alla Chiesa perché si professa la fede della Chiesa». Un riduzionismo che abbiamo già denunciato, e che, oltre a supportare lo scisma, si pone di fatto nella linea dell'eresia. Il concreto comportamento della Fraternità sacerdotale San Pio X manifesta la convinzione che la presunta professione della vera fede esaurisca i requisiti necessari per appartenere alla Chiesa, contrariamente a quella fede cattolica integra che si proclama di difendere.
Bonifacio VIII, nella bolla Unam Sanctam, non ha lasciato molto spazio ad equivoci: «Dichiariamo, affermiamo, stabiliamo che l'essere sottomessi al romano pontefice è, per ogni umana creatura, necessario per la salvezza» (Enchiridion Symbolorum, 875). Non si dice che sia necessario credere che lui è il capo della Chiesa, o che solo lui può dare la giurisdizione, o che sia sufficiente nominarlo nel Canone della Messa, ma che «essergli sottomessi» è necessario per la salvezza. Quando il papa proibisce delle ordinazioni episcopali non sta comandando nulla contro la fede o la morale, ma è pienamente all'interno di quelle facoltà che Cristo gli ha conferito con il primato, e pertanto gli si deve sottomissione. È proprio la salus animarum, anche ieri issata come vessillo da don Pagliarani, che, secondo l'insegnamento tradizionale della Chiesa, esige la sottomissione al romano pontefice in tutto ciò che rientra legittimamente nella sua autorità, non meno che la professione della fede. «La legge di Dio è la salvezza delle anime», ha proclamato il Superiore generale nell'omelia. Ma quel Dio che vuole la salvezza delle anime è lo stesso che ha determinato che questa salvezza si ottiene nella Chiesa, alla quale si aderisce per l'adesione nella stessa fede, negli stessi sacramenti e nella sottomissione al papa e ai vescovi in comunione con lui. Don Pagliarani e la Fraternità sacerdotale San Pio X hanno di fatto separato ciò che Dio ha unito, mettendo a serio rischio la salvezza propria e di quei fedeli che pure si proclama di voler soccorrere. Non è la sincerità del desiderio che si discute, ma la sua rettitudine.
È tutto lo splendido rito celebrato ieri ad Ecône a mostrare le falle del castello teologico della Fraternità. Il giuramento pronunciato da ciascuno dei candidati all'episcopato di essere «fedele e obbediente al beato Pietro Apostolo, al capo della santa romana Chiesa e nostro, Leone XIV, e ai suoi successori», è stato smentito dall'atto stesso di ricevere la consacrazione contro la sua volontà. Così come quando al candidato viene chiesto di manifestare la sua volontà di «mostrare in tutto fedeltà, soggezione ed obbedienza, secondo l'autorità canonica» al papa, «cui è stata data da Dio ogni potere di legare e sciogliere».
Nella preghiera Hoc, Domine, copiose, dopo l'unzione del capo, il consacrante così prega: «donagli, Signore, la cattedra episcopale, per reggere la tua Chiesa e il popolo a lui affidato». Il rituale esprime chiaramente che l'episcopato è ordinato a reggere la Chiesa, a prescindere dal conferimento o meno della giurisdizione da parte del papa. Che è esattamente quello la Fraternità da sempre nega, teorizzando la possibilità di una consacrazione che trasmetta la sola potestas ordinis. Quanto la Fraternità ha dunque operato smentisce ciò che ha dichiarato, ossia che possa esistere un episcopato solo "sacramentale", che non sia ordinato alla reggenza della Chiesa.
Non sappiamo ancora cosa risponderà il papa all'atto scismatico di ieri. Sappiamo però cosa rispose il beato Pio IX esattamente 150 anni fa, ben prima del Concilio ritenuto foriero di ogni male, al Patriarca Caldeo, Giuseppe Audo. Dopo una serie di problemi, il papa restrinse l'abituale autonomia dei patriarchi nello scegliere i vescovi e dispose che fosse egli stesso a nominarli all'interno di una triade proposta dal Sinodo dei vescovi; ma il patriarca si rifiutò di consacrare i candidati nominati dalla Santa Sede. La crisi sembrava rientrata per le attestazioni di obbedienza del patriarca, ma il 24 maggio 1874, Giuseppe Audo «osò offendere lo Spirito Santo. In quello stesso giorno infatti ebbe l'impudenza di elevare in modo sacrilego alla dignità episcopale due sacerdoti del suo rito», contravvenendo a quanto il papa aveva stabilito per la scelta di nuovi vescovi. Iniziò un braccio di ferro, con il patriarca che, scrive Pio IX, «Ci dimostrò a sufficienza che egli non voleva attenersi alle Nostre disposizioni», pur continuando a proclamare a parole «l'integrità della sua fede» e «la sua devozione e sottomissione verso la Cattedra Apostolica del Beato Pietro» (Quæ in patriarcatu, § 17). Il patriarca, ammonito ripetutamente, iniziò a menare il can per l'aia, facendo presenti ogni volta al papa le mancanze dei Missionari Apostolici in Malabaria, e garantendo «più e più volte, con gran giro di parole e con adulazione, la propria fede cattolica e la propria obbedienza nei Nostri confronti» (§ 21). Nulla di nuovo sotto il sole.
Stanco di questo riconoscimento solo verbale del primato petrino, Pio IX mise in chiaro le cose: «A che cosa serve, infatti, proclamare il dogma cattolico del primato del Beato Pietro e dei suoi successori, ed aver diffuso tante dichiarazioni di fede cattolica e di obbedienza verso la Sede Apostolica, quando le azioni in sé smentiscono apertamente le parole? Forse che non diventa persino meno scusabile la caparbietà, quanto più si riconosce il doveroso impegno dell'obbedienza? Forse che [...] basta avere comunione di fede con essa, senza obbligo d'obbedienza, perché si possa considerare salva la fede cattolica?» (§ 23). Domande che, con tutto il rispetto, giriamo a don Pagliarani e ai membri della Fraternità sacerdotale San Pio X.
Ma giriamo loro anche le risposte che dà lo stesso Pontefice: «Si tratta infatti [...] dell'obbedienza che si deve prestare o negare alla Sede Apostolica; si tratta di riconoscerne la suprema potestà, anche nelle vostre Chiese, quanto meno per ciò che riguarda la fede, la verità e la disciplina; chi l'avrà negata è un eretico. Chi invece l'avrà riconosciuta, ma orgogliosamente rifiuti di obbedirle, è degno dell'anatema. Se qualcuno, ritenendo di giudicare diversamente lo stato delle cose, si allontanerà dalla retta via, si affretti a pentirsi» (§ 24). Così parla la Tradizione della Chiesa.
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Titolo originale: Ècône: scomunica ai vescovi, per gli altri c'è ma non si vede
Fonte: La Nuova Bussola Quotidiana, 3 luglio 2026
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