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SENTENZA SUL CROCIFISSO 1
Si discute del ricorso presentato dal governo italiano alla Corte di Giustizia di Strasburgo
da Corrispondenza Romana

Il 30 giugno prossimo, davanti alla Grande Chambre della Corte di Giustizia dei Diritti dell’Uomo a Strasburgo si discuterà il ricorso presentato dal governo italiano avverso la sentenza del 3 novembre 2010 con cui la Corte stabilì che l’Italia doveva rimuovere il Crocifisso dalle aule scolastiche, accogliendo il ricorso presentato da Soile Lautsi Albertin, cittadina italiana di origine finlandese, «in nome del principio di laicità dello Stato». La ricevibilità del ricorso è un primo importantissimo passo nella giusta direzione per ribaltare il giudizio di primo grado.
In occasione del deposito della memoria del ricorso alla Corte di Giustizia da parte del governo italiano, tramite il Ministero degli Affari Esteri, il 29 aprile scorso, si è svolto un seminario di dibattito sui temi della sentenza presso il Consiglio d’Europa a Strasburgo. La sessione, promossa da una delle parti costituitasi nel processo, l’European Centre for Law and Justice (ECLJ), ha visto la partecipazione delle Rappresentanze Diplomatiche di parecchi Paesi membri del Consiglio d’Europa, di magistrati della Corte di Giustizia dei Diritti dell’Uomo, di consulenti giuridici ed esperti dei vari Paesi coinvolti. La delegazione italiana, guidata dal Vice Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche prof. Roberto de Mattei, è stata tra i principali animatori del dibattito dell’assemblea.
Nella delicatissima questione oggetto del ricorso del governo italiano in gioco vi è il diritto di libertà per eccellenza di ogni persona umana, ovvero la libertà di religione e le sue manifestazioni in luoghi pubblici. La decisione della Corte di Strasburgo costituisce un classico esempio di impostazione laicista volta a rinchiudere la manifestazione della libertà di religione, in particolare quella cristiana, in un vero ghetto. In questa prospettiva si inquadrano le motivazioni della sentenza, secondo la quale l’esposizione di ogni simbolo religioso lede il diritto di scelta dei genitori su come educare i figli, quello dei minori di credere o meno, e lede anche il “pluralismo educativo”.
La sentenza disconosce il ruolo della religione, in particolare quella cristiana, nella costruzione della società civile e del diritto pubblico e promuove un indifferentismo religioso che è in profonda contraddizione con la storia, la cultura e il diritto del popolo italiano e dei popoli europei: una manifestazione di aggressività laicista ostile alla libertà religiosa è oggettivamente rivelata nella Sentenza Lautsi come in genere anche nei provvedimenti di quei giudici italiani poi cassati e annullati da autorità giurisdizionali di grado superiore.
Come hanno testimoniato le precedenti decisioni prese dal Consiglio di Stato in Italia, il Crocifisso rappresenta un elemento di coesione identitaria fondato sui valori e i presupposti etici che animano la Carta fondamentale del nostro Paese, in una società che non può prescindere dalla sua tradizione cristiana riconosciuta e promossa addirittura nella Costituzione, e dunque non assume valenza coercitiva come invece sostiene la Corte. Nel corso della sessione dei lavori al Consiglio d’Europa, i relatori hanno concentrato il fuoco di fila contro le valutazioni della Corte di Giustizia su tre temi fondamentali di natura giuridica filosofica costituzionale che sono alla base della illogica sentenza: i principi di neutralità dello Stato, di laicità attiva e negativa e di sussidiarietà.
Il giurista e filosofo Joseph Weiler, Direttore del Centro Jean Monnet, ha rimarcato l’estrema pericolosità del concetto di neutralità dello Stato in campo giuridico affermato dai giudici della Corte di Giustizia: lo Stato, proprio perché il suo compito primario è quello di tutelare, promuovere e garantire le plurime manifestazioni della libertà di pensiero dei cittadini, in forma individuale come associata, non può esimersi dal considerare il fattore religioso in sé – nella sua valenza di pilastro costitutivo della vita associata delle persone – all’interno della sfera pubblica della società civile.
Disinteressarsi della dimensione sociale – pubblica – della fede religiosa di una comunità civile significa discriminare una delle manifestazioni di identità culturale che sottendono alla definizione dei valori pre-politici della Carta costituzionale. Va da sé, rileva Weiler, che sia compito dello Stato, di ogni Stato, assicurare i modi e le forme del pluralismo religioso e della tolleranza nel rispetto reciproco.
La Corte di Giustizia ha invece assunto una posizione oramai obsoleta e retrograda a livello costituzionale ispirandosi alla cosiddetta “laicità negativa”, tipico concetto di ispirazione della legislazione francese ottocentesca, di impronta illuministica: con il pretesto di imporre l’indifferenza dello Stato sulle questioni religiose per rispetto al pluralismo delle fedi, si finisce per impedire, discriminare, non tutelare l’espressione della libertà religiosa della maggioranza dei cittadini in ambito pubblico. Ha osservato opportunamente il Presidente emerito della Corte Costituzionale Cesare Mirabelli, partecipe al workshop, che nella nostra Costituzione in verità non si cita minimamente il concetto di laicità.
Il giudice della Corte di Giustizia di Strasburgo in rappresentanza della Spagna, Prof. Borrego Borrego ha efficacemente evidenziato come la sentenza Lautsi appartenga ad un mondo giuridico “virutale”, che non è in grado di confrontarsi con la realtà culturale, storica, sociale e locale che caratterizza il patrimonio valoriale dell’esperienza politica europea.
Occorre concludere che il fenomeno religioso e in particolare l’eredità cristiana dell’Occidente costituiscono un dato primario ed essenziale anche a livello politico-normativo che resta tale nonostante l’opposizione e la negazione.

 
Fonte: Corrispondenza Romana, 22/5/2010