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Caro Padre Angelo,
oggi mi è sorto un dubbio... sappiamo che il confessore è tenuto ad osservare una serie di leggi ecclesiali tipo il segreto del confessionale. Esistono leggi anche per il penitente? anche il penitente è tenuto al segreto? Cosa può dire e cosa no?
I miei più cordiali saluti e un abbraccio forte.
RISPOSTA DEL SACERDOTE
Carissimo,
il segreto del confessionale non è soltanto un segreto naturale, ma divino.
Quello che il sacerdote viene a sapere dall'accusa dei peccati lo viene a sapere in quanto è ministro di Dio e non semplicemente come un uomo.
Dice San Tommaso: "Il sacerdote è a conoscenza di quei peccati non come uomo, ma come Dio" (Somma teologica, Suppl., 11, 1, ad 2).
Anche nel caso che il sacerdote venisse interrogato in un tribunale o da un suo superiore deve tacere quanto ha sentito in confessione.
Dice ancora san Tommaso: "Perciò, senza pregiudizio per la coscienza, un confessore può giurare di non sapere quello che sa solo come Dio" (Ib., ad 3).
Come vedi, il penitente non funge da ministro di Dio. Pertanto di per sé non è tenuto al medesimo segreto cui è tenuto il sacerdote. Il sacerdote infatti è tenuto ad un segreto divino.
Tuttavia, come accanto all'accusa dei peccati vi è legato anche un segreto naturale (il penitente sa che il sacerdote non ne parlerà), così il penitente è in qualche modo tenuto al medesimo segreto naturale del sacerdote.
Ho detto in qualche modo perché se il penitente suggerisce un buon consiglio che gli ha dato il confessore, non viola alcun segreto naturale.
Ma se dicesse qualche cosa che può mettere in cattiva luce il confessore, deve stare zitto, tanto più che il sacerdote in questo caso non può difendersi, essendo tenuto al segreto divino.
Per questo Giovanni Paolo II ha detto: "Al sacerdote che riceve le confessioni sacramentali è fatto divieto, senza eccezione, di rivelare l'identità del penitente e le sue colpe". Direttamente questa totale riservatezza è a beneficio del penitente.
Di conseguenza, non sussiste per lui né peccato né pena canonica, se spontaneamente e senza provocare danni a terzi rivela fuori confessione quanto ha accusato.
Ma è evidente che, almeno, per un dovere di equità, e, vorrei dire, per un senso di nobiltà verso il Sacerdote confessore, egli deve a sua volta rispettare il silenzio su ciò che il confessore, confidando nella sua discrezione, gli manifesta all'interno della confessione sacramentale. [...]
Ti saluto, ti ricordo al Signore e ti benedico.
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